L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che la esercita tramite il proprio rappresentante senza necessità di una delibera, mancando in tale tipo sociale l’organo assembleare; resta esclusa la legittimazione del singolo socio, salvo l’esercizio in via surrogatoria nei casi ammessi.
Quando lo statuto distingua tra ordinaria e straordinaria amministrazione, eccede l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo idoneo a modificare la struttura dell’ente e riconoscibile come non rivolto a realizzarne gli scopi economici, rilevando non il carattere dispositivo o conservativo dell’atto, ma la sua incidenza sugli elementi costitutivi dell’impresa [nella specie, domanda della s.n.c. contro il socio amministratore respinta]. La condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova dell’an e del quantum del danno, e quella d’ufficio ex art. 96, comma 3, va esclusa quando la parte non potesse avvertire facilmente l’infondatezza della domanda.