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Tribunale di Firenze, 2 Febbraio 2026, n. 435/2026

S.n.c.: azione di responsabilità della società contro il socio amministratore, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e lite temeraria

Tribunale di Firenze, 2 Febbraio 2026, n. 435/2026
S.n.c.: azione di responsabilità della società contro il socio amministratore, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e lite temeraria

L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che la esercita tramite il proprio rappresentante senza necessità di una delibera, mancando in tale tipo sociale l’organo assembleare; resta esclusa la legittimazione del singolo socio, salvo l’esercizio in via surrogatoria nei casi ammessi. L’eccezione di compromesso fondata sulla clausola statutaria non è rilevabile d’ufficio ed è inammissibile se sollevata con la comparsa di risposta tardiva.

Quando lo statuto distingua tra ordinaria e straordinaria amministrazione, eccede l’ordinaria amministrazione solo l’atto idoneo a modificare la struttura dell’ente e riconoscibile come non rivolto a realizzarne gli scopi economici, rilevando non il carattere dispositivo o conservativo dell’atto, ma la sua incidenza sugli elementi costitutivi dell’impresa. Non è quindi atto di straordinaria amministrazione, riservato alla firma congiunta, la promozione da parte di uno dei due soci amministratori dell’azione di responsabilità contro l’altro, volta a reintegrare il patrimonio sociale, né l’opposizione dell’altro amministratore ai sensi dell’art. 2257 c.c., che riguarda gli atti di gestione futuri, può essere formulata in corso di causa.

Va respinta la domanda della s.n.c. quando gli addebiti riguardino l’attività lavorativa prestata dal socio, che non sia socio d’opera, anziché i suoi doveri di amministratore, come l’interruzione delle trasferte presso i clienti, la dichiarata intenzione di sciogliere la società al raggiungimento dell’età pensionabile o l’avvio di un’attività agricola non concorrente, e quando non siano provati il danno e il nesso causale. La condanna ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. richiede la prova dell’an e del quantum del danno, e quella d’ufficio ai sensi del terzo comma va esclusa quando la parte non potesse avvertire facilmente l’infondatezza della domanda.

Data Sentenza: 02/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Orani
Registro: RG 12019 / 2022
Allegato:
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Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Angelo Fiorello
Angelo Fiorello

Sono avvocato all'interno del dipartimento Corporate & Commercial presso l'ufficio di Milano di Bird & Bird. Mi occupo, principalmente, di Mergers&Acquisitions nelle forme di Buy-out, sia di carattere finanziario che industriale, e di Venture Capital.

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