La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., ricorre quando, a causa di un conflitto insanabile tra soci, l’assemblea risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni e di assumere delibere essenziali per la vita della società, quali in particolare l’approvazione annuale del bilancio d’esercizio e il rinnovamento periodico delle cariche sociali.