La causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ricorre soltanto quando detta impossibilità sia tale da assumere il carattere di irreversibilità e di assolutezza e pertanto non ricorre là dove la società sia attiva e operante, a nulla rilevando eventuali dissidi tra i soci che non siano inidonei a impedire lo svolgimento della sua ordinaria attività.
La causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea è circoscritta alla sola impossibilità di assumere le deliberazioni essenziali per la vita della società (come l’approvazione del bilancio e la nomina degli organi) mentre non ricorre in relazione alle deliberazione dell’assemblea straordinaria.