Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.