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Tribunale di Bologna, 7 Marzo 2025

Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti e nomina giudiziale del liquidatore

Tribunale di Bologna, 7 Marzo 2025
Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti e nomina giudiziale del liquidatore

Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.

Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.

In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 14897 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/03/2026
Massima a cura di: Giuliana Scampoli
Giuliana Scampoli

Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che giudiziale) in favore di imprese. E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

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