La causa di scioglimento per impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale costituisce una condizione oggettiva dell’azione sociale, come tale determinabile in ragione della sua concreta manifestazione, apprezzabile nella sua obbiettiva esistenza senza che sia possibile considerarla integrata dalla mera difficoltà economica in cui versa la società.
Affinché si integri la causa di scioglimento dell’impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare è necessario ravvisare una stabile e irreversibile incapacità dell’assemblea di svolgere le proprie funzioni. Non è pertanto sufficiente un mero conflitto sociale, inidoneo a pregiudicare l’operatività dell’organo assembleare.