L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea, quali cause di scioglimento delle società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ricorrono quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le funzioni essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, come l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o la nomina degli amministratori.
Quando la conflittualità dei rapporti tra due gruppi di soci induce il Tribunale adito ex art. 2485 co. 2 c.c. a ritenere che il blocco dell’attività dell’assemblea renda impossibile anche la nomina del liquidatore, il Tribunale può procedere nella stessa sede anche a nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c..