Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore per l’omessa tenuta o consegna delle scritture contabili, il danno consistente nel mancato recupero dei crediti sociali richiede la prova del nesso causale tra la mancata disponibilità della documentazione e il mancato recupero, e quindi dell’esistenza e dell’effettiva recuperabilità dei crediti, che non sussiste quando essi risultino contestati dai debitori o già estinti; non basta l’affermazione che la documentazione, se disponibile, avrebbe con ragionevole probabilità consentito di far valere vittoriosamente le pretese.
La distrazione di attivi non può essere desunta dal confronto tra le poste dell’ultimo bilancio depositato e l’attivo realizzato nella procedura quando il bilancio sia inattendibile perché redatto sulla base di una contabilità incompleta o irregolare, e la mancata tenuta delle scritture non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato.