Costituisce segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 c.p.i. la banca dati [relativa a una manifestazione fieristica del settore della bicicletta], contenente i nominativi di fornitori ed esperti e quanto necessario per l’allestimento dell’esposizione, conservata su hardware aziendale accessibile mediante password solo ad alcuni dipendenti e dotata di valore economico, sicché il suo trasferimento [da parte dell’ex amministratore delegato e di ex dipendenti] a un ente fieristico concorrente integra un illecito concorrenziale, e la possibilità per altri dipendenti di accedere ai dati con password non ne esclude la segretezza, essendo sufficiente che l’acquisizione delle informazioni non sia agevole o che queste siano accessibili solo a un numero limitato di dipendenti.
La responsabilità degli ex dipendenti per la violazione del segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., fatta valere in concorso con terzi, ha natura extracontrattuale, sicché la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di impresa e non al giudice del lavoro, perché lo svolgimento delle mansioni costituisce soltanto l’occasione dell’illecito.
Non è risarcibile come danno emergente il valore della manifestazione fieristica asseritamente perduta quando il titolare abbia organizzato l’evento anche nell’anno successivo alla sottrazione delle informazioni e abbia poi deciso di non proseguirne l’organizzazione, perché si tratta di una scelta commerciale non imputabile all’illecito concorrenziale.
La retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. è rimedio di natura diversa dal risarcimento del danno, con funzione anche dissuasiva e deterrente, e richiede un’apposita domanda proposta entro i termini di decadenza, sicché è inammissibile la richiesta formulata per la prima volta in appello.
Nella liquidazione del lucro cessante derivante dalla sottrazione di informazioni relative a una manifestazione fieristica vanno considerati i costi diretti dell’evento e non i costi generali del polo fieristico, mediante un’analisi differenziale del contributo del singolo evento all’utile complessivo.
In applicazione della compensatio lucri cum damno va detratto dal danno l’importo ricevuto a titolo transattivo da uno dei coobbligati, e, se la transazione ha definito più controversie senza distinguerne il valore, in assenza di criteri oggettivi la somma va imputata in parti uguali alle controversie transatte.
La transazione conclusa con uno solo dei convenuti, che preveda espressamente la prosecuzione dell’azione nei confronti degli altri, determina la cessazione della materia del contendere soltanto nei confronti del transigente.
Il soggetto al quale l’atto di appello è notificato a titolo di litis denuntiatio non diviene parte del giudizio di impugnazione, sicché non può ottenere la condanna alle spese.
Il giudice civile può porre a fondamento della decisione prove atipiche, tra cui le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto con le altre risultanze istruttorie.