La mera sproporzione tra il patrimonio dell’amministratore preteso responsabile ex art. 2392 c.c. ed il danno asseritamente cagionato, qualora preesistente al sorgere della ragione di credito vantata ed a cautela della quale è stato domandato il sequestro, non consente di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o depauperamento della garanzia patrimoniale richiesto dall’art. 671 c.p.c., per il quale occorrono elementi specifici, da cui presumere il possibile compimento da parte del preteso debitore di atti distrattivi o dispersivi del suo patrimonio.