Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale, sussiste il fumus boni iuris della responsabilità ex art. 2476 c.c. dell’amministratore di s.r.l. [poi incorporata nella società assoggettata a liquidazione giudiziale] che abbia trasferito ingenti somme dal conto corrente della società amministrata a quello di altra società da lui pure amministrata senza alcuna giustificazione, in assenza di un contratto di cash pooling sottostante alle operazioni. Tali trasferimenti integrano distrazioni rilevanti ai fini della responsabilità gestoria.
Il periculum in mora che giustifica il sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore va apprezzato sia sotto il profilo oggettivo, in ragione dell’incapienza del suo patrimonio rispetto all’entità del danno di cui la curatela chiede il risarcimento, sia sotto il profilo soggettivo, in ragione degli atti di alienazione dei propri beni compiuti dal resistente, anche in tempi recenti.
Sussiste il fumus della responsabilità dell’amministratore unico di s.r.l. per il danno derivante alla società dal mancato pagamento di imposte e contributi verificatosi durante la sua carica, comprensivo delle sanzioni e degli interessi addebitati alla società.
La responsabilità da fusione ex art. 2504-quater c.c. presuppone la prova del nesso causale tra l’operazione di fusione e la mancata soddisfazione dei creditori, e in difetto di elementi a sostegno di tale nesso il sequestro conservativo non può essere concesso a tale titolo.
L’istanza ex art. 669-decies c.p.c. volta a estendere il sequestro conservativo già autorizzato a ulteriori beni del resistente [depositata dopo l’udienza e non notificata alla controparte] dà luogo a una nuova decisione di natura cautelare, sicché non può essere accolta inaudita altera parte e richiede la previa regolare instaurazione del contraddittorio.