Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 13 Gennaio 2026

Cessione della STMG di connessione alla rete elettrica e giurisdizione ordinaria anche cautelare

Tribunale di Venezia, 13 Gennaio 2026
Cessione della STMG di connessione alla rete elettrica e giurisdizione ordinaria anche cautelare

La controversia sulla validità della voltura della soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione alla rete elettrica, stipulata tra la società titolare della pratica e un cessionario privato, ha ad oggetto un rapporto privatistico e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in sede cautelare. Gli artt. 13, 14 e 55 c.p.a. riservano la giurisdizione, anche cautelare, del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti, accordi o comportamenti delle pubbliche amministrazioni, mentre il gestore della rete partecipa al giudizio soltanto quale destinatario dell’inibitoria. Neppure è richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO, che riguarda le controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori.

È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui la società cedente chiede di inibire al cessionario della STMG l’ulteriore cessione a terzi e la richiesta al gestore della rete di restituzione dell’acconto versato, quando la tutela è strumentale all’azione di annullamento della cessione e ai suoi effetti ripristinatori, perché si tratta di provvedimenti atipici che non possono essere ottenuti con un sequestro conservativo.

Qualora lo statuto [di s.r.l.] imponga la firma congiunta di almeno due amministratori, e consenta la firma disgiunta degli atti di ordinaria amministrazione solo previo consenso scritto di un altro amministratore, la voltura della STMG compiuta da un solo amministratore viola i limiti statutari anche se costui allega il consenso orale di un altro amministratore espresso in videoconferenza.

Sussiste il fumus dell’annullabilità per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. della cessione della STMG che l’amministratore compie, quale legale rappresentante della società cedente, in favore di una società da lui amministrata e partecipata, rappresentata nell’atto da un mandatario da lui nominato, quando la cessione priva la cedente dei titoli necessari a realizzare l’impianto e a chiedere la restituzione dell’acconto versato. La conoscenza del conflitto da parte della cessionaria discende dal fatto che essa è legalmente rappresentata dallo stesso amministratore.

Il periculum in mora rispetto alla STMG ceduta può desumersi dalla natura facilmente trasferibile del bene e dalla condotta già tenuta dai resistenti, che rende possibile un’ulteriore voltura a terzi, nonché dalla modesta consistenza patrimoniale del cessionario, che rende plausibile la difficoltà di recuperare l’acconto qualora il gestore lo restituisca a quest’ultimo.

Ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del TICA, le richieste di connessione per una potenza in immissione inferiore a 10.000 kW si presentano all’impresa distributrice competente per territorio, che, eseguite le verifiche tecniche, elabora un preventivo comprensivo della STMG, documento tecnico-amministrativo che descrive la soluzione tecnica necessaria e sufficiente per la connessione nel sito indicato, con i tempi di realizzazione e i costi. Accettato il preventivo, il richiedente deve avviare il procedimento autorizzativo e realizzare l’impianto nei tempi e alle condizioni tecniche previsti, e per tale periodo gli è riservata la capacità di connessione alla rete in quel sito.

Data Sentenza: 13/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro: RG 19792 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Livia Lo Dico
logo