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Tribunale di Bari, 17 Settembre 2025

Sequestro contro l’amministratore non esecutivo: segnali d’allarme, mancata svalutazione delle partecipazioni e periculum

Tribunale di Bari, 17 Settembre 2025
Sequestro contro l’amministratore non esecutivo: segnali d’allarme, mancata svalutazione delle partecipazioni e periculum

L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, che non coincide necessariamente con lo stato di insolvenza; si presume, salvo prova contraria, che essa coincida con la dichiarazione di fallimento, e spetta all’amministratore che eccepisce la prescrizione dimostrare con fatti sintomatici di assoluta evidenza l’anteriore emersione dell’incapienza.

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe non discende da una generica omessa vigilanza, ma dal non aver impedito fatti pregiudizievoli di cui abbiano acquisito o avrebbero potuto acquisire conoscenza anche di propria iniziativa, in forza del dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.: chi afferma la responsabilità deve allegare e provare i segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurli ad attivarsi, e spetta poi agli amministratori dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta o la causa esterna che abbia reso non percepibili quei segnali.

La mancata svalutazione di una partecipazione iscritta a un valore sensibilmente superiore al patrimonio netto della partecipata non è una scelta insindacabile: secondo il principio contabile OIC 21 la svalutazione è obbligatoria in presenza di una perdita durevole, e l’amministratore che la ometta deve dimostrare la recuperabilità del valore con piani concreti, realizzabili e di breve attuazione; l’iscrizione a valore di costo che occulti la perdita del capitale fa sorgere l’obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c. dal momento della rilevabilità oggettiva del dissesto, a prescindere dall’approvazione del bilancio [nella specie, partecipazione iscritta per 11,8 milioni a fronte di un patrimonio netto della partecipata di 9,4 milioni, drasticamente svalutata solo quattro esercizi dopo].

Ai fini del periculum del sequestro conservativo è sufficiente l’attuale insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, senza che occorra anche il pericolo di un futuro depauperamento, necessario solo a fronte di un patrimonio di per sé adeguato; in presenza di più debitori in solido, il periculum va valutato con riferimento a ciascuno di essi e non ai patrimoni dei condebitori.

Data Sentenza: 17/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 5327 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/09/2026
Massima a cura di: Claudio Scola
Claudio Scola

L’Avvocato Claudio Scola opera nei settori del diritto civile, commerciale, societario, finanziario e bancario. La sua attività principale è il contenzioso, ambito nel quale gestisce procedimenti ad alta complessità e di rilevanza nazionale. Accanto all’attività giudiziale, presta consulenza stragiudiziale a imprese e professionisti nella negoziazione e redazione di contratti, nelle operazioni commerciali e nell’analisi della regolamentazione dei mercati finanziari, settore nel quale ha assistito banche, fondi e società di investimento. Fa parte dello Studio Legale BonelliErede, primario studio legale italiano organizzato in practice specialistiche. Lo Studio figura stabilmente ai vertici dei principali ranking nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di consulente legale esterno per il Gruppo Stellantis, principale gruppo automobilistico globale, presente in oltre 130 Paesi, con 14 Brand internazionali e una supply chain distribuita su scala mondiale. All’interno del Gruppo, supporta il dipartimento legale in tematiche societarie e commerciali, con particolare focus su contrattualistica corporate, governance e compliance regolatoria. È impegnato in attività accademica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove collabora con la cattedra di Diritto Processuale Civile, contribuendo alla ricerca scientifica, alla didattica e prendendo parte alle commissioni d’esame. Laureato con 110 e lode presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato insignito del titolo di Laureato Eccellente e premiato tra i migliori laureati dell’Ateneo. È risultato vincitore di diverse borse di studio per meriti, tra cui una borsa di studio presso la Suffolk University Law School di Boston, dove ha approfondito i sistemi giuridici di common law, arricchendo la propria formazione con una prospettiva internazionale. È autore di plurime pubblicazioni scientifiche e contributi accademici in materia di diritto societario e di diritto processuale civile.

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