La formula chimica e il macchinario del ricorrente non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando non siano allegate le misure adottate per mantenerli segreti, e il macchinario non brevettato e da tempo in commercio non è segreto se ne è possibile la duplicazione mediante reverse engineering; in difetto di fumus sui diritti di proprietà industriale va respinta anche la descrizione.
Il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprese operanti a livelli diversi della catena produttiva che si rivolgano alla medesima clientela finale. Non integrano concorrenza sleale la restituzione dei dispositivi aziendali formattati, l’omesso passaggio di consegne né la mera costituzione di una società concorrente in assenza di patto di non concorrenza, e le conoscenze acquisite dall’ex amministratore e dipendente sono tutelate solo se si tratti di dati protetti o di una banca dati che trascenda le competenze e i ricordi del singolo. Non basta perciò la generica allegazione della copiatura dei server aziendali quando il ricorrente non delinei l’oggetto del know-how, mentre sussiste il fumus dell’illecito concorrenziale per la copia del file contenente la formula della resina, compiuta dalla postazione dell’ex amministratore in vista del suo utilizzo nella società da lui costituita.
Il periculum in mora non è in re ipsa, e poiché il vantaggio competitivo del concorrente consiste nel poter utilizzare la formula senza sostenerne il costo, è onere del ricorrente allegarne quantomeno il costo di acquisizione, dal quale desumerne il valore e verificare l’attualità del vantaggio, tanto più a fronte della contestazione del resistente sulla sua risalenza e scarsa specificità. Esclude inoltre il periculum il ritardo di oltre un anno tra la conoscenza della copiatura e il ricorso; la sussistenza del fumus giustifica la compensazione parziale delle spese.