Integra, sul piano del fumus, sottrazione di informazioni riservate la copia, dalla postazione dell’ex amministratore e dipendente, del file contenente la formula chimica della resina impiegata dal concorrente, in vista del suo utilizzo nell’attività della società da lui costituita, mentre non basta la generica allegazione della copiatura di interi server aziendali quando il ricorrente non delinei l’oggetto del know-how tutelato; le conoscenze acquisite dal lavoratore nel corso del rapporto sono tutelate solo se si tratta di dati protetti o di una banca dati che trascenda le competenze e i ricordi del singolo [nella specie, linee robotizzate per la ceramica sanitaria].
Il periculum in mora non è in re ipsa: poiché il vantaggio competitivo del concorrente consiste nel poter utilizzare la formula senza sostenerne il costo, è onere del ricorrente allegarne quantomeno il costo di acquisizione, dal quale desumerne il valore e verificare l’attualità del vantaggio, tanto più a fronte della contestazione del resistente sulla sua risalenza e scarsa specificità. Esclude inoltre il periculum il ritardo di oltre un anno tra la conoscenza della copiatura e il ricorso; la sussistenza del fumus giustifica la compensazione parziale delle spese.