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Tribunale di Venezia, 12 Luglio 2021

Sequestro giudiziario di partecipazioni intestate fiduciariamente e nozione ampia di proprietà e possesso

Tribunale di Venezia, 12 Luglio 2021
Sequestro giudiziario di partecipazioni intestate fiduciariamente e nozione ampia di proprietà e possesso

Ai fini del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., le nozioni di proprietà e possesso vanno intese in senso non strettamente letterale, sicché la misura può essere concessa anche quando la causa di merito sia volta a tutelare la mera detenzione o abbia a oggetto azioni personali con finalità restitutoria relative a uno ius ad rem, dirette a conseguire, mediante la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene; ne consegue l’ammissibilità del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali intestate fiduciariamente, a tutela dell’obbligo di reintestazione al fiduciante.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra un’ipotesi di interposizione reale, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle quote o delle azioni ed è tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferire i titoli alla scadenza pattuita o al venir meno del rapporto fiduciario; la domanda con cui il fiduciante fa valere l’obbligo di ritrasferimento va pertanto tenuta distinta dall’azione di simulazione.

Il pactum fiduciae avente a oggetto partecipazioni [di s.r.l.] non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché è equiparabile al contratto preliminare e la cessione di quote è un negozio a forma libera; la sua prova soggiace, tra le parti, agli stessi limiti della prova della simulazione e può essere fornita anche per testimoni o per presunzioni, senza che occorra una controdichiarazione.

Nella fase cautelare, l’esistenza del patto fiduciario [tra i soci effettivi e gli intestatari formali delle partecipazioni] può essere desunta da una scrittura di ripartizione interna delle partecipazioni sottoscritta dal fiduciario, anche se priva dell’obbligo di ritrasferimento, e da documenti successivi alla costituzione della società, non specificamente disconosciuti, che nel loro complesso costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti della qualità di socio effettivo del ricorrente [quali la corrispondenza in cui egli è qualificato come socio, la convocazione alle riunioni dei soci e il rilascio di fideiussioni personali per i debiti sociali].

Per la concessione del sequestro giudiziario è sufficiente una controversia attuale e palese sulla proprietà o sul possesso, intesi in senso ampio, connotata da caratteri oggettivi di serietà e concretezza.

La società fiduciaria intestataria delle partecipazioni, che dichiari di volersi attenere alle sole istruzioni dei mandanti formali in difetto di un provvedimento giurisdizionale, è legittimamente evocata nel procedimento cautelare promosso dal preteso fiduciante e non può esserne estromessa.

Data Sentenza: 12/07/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro: RG 1672 / 2021
Allegato:
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Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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