Ai fini del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., le nozioni di proprietà e possesso vanno intese in senso non strettamente letterale, sicché la misura può essere concessa anche quando la causa di merito sia volta a tutelare la mera detenzione o abbia a oggetto azioni personali con finalità restitutoria relative a uno ius ad rem, dirette a conseguire, mediante la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene; ne consegue l’ammissibilità del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali intestate fiduciariamente, a tutela dell’obbligo di reintestazione al fiduciante.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra un’ipotesi di interposizione reale, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle quote o delle azioni ed è tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferire i titoli alla scadenza pattuita o al venir meno del rapporto fiduciario; la domanda con cui il fiduciante fa valere l’obbligo di ritrasferimento va pertanto tenuta distinta dall’azione di simulazione.
Il pactum fiduciae avente a oggetto partecipazioni [di s.r.l.] non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché è equiparabile al contratto preliminare e la cessione di quote è un negozio a forma libera; la sua prova soggiace, tra le parti, agli stessi limiti della prova della simulazione e può essere fornita anche per testimoni o per presunzioni, senza che occorra una controdichiarazione.
Nella fase cautelare, l’esistenza del patto fiduciario [tra i soci effettivi e gli intestatari formali delle partecipazioni] può essere desunta da una scrittura di ripartizione interna delle partecipazioni sottoscritta dal fiduciario, anche se priva dell’obbligo di ritrasferimento, e da documenti successivi alla costituzione della società, non specificamente disconosciuti, che nel loro complesso costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti della qualità di socio effettivo del ricorrente [quali la corrispondenza in cui egli è qualificato come socio, la convocazione alle riunioni dei soci e il rilascio di fideiussioni personali per i debiti sociali].
Per la concessione del sequestro giudiziario è sufficiente una controversia attuale e palese sulla proprietà o sul possesso, intesi in senso ampio, connotata da caratteri oggettivi di serietà e concretezza.
La società fiduciaria intestataria delle partecipazioni, che dichiari di volersi attenere alle sole istruzioni dei mandanti formali in difetto di un provvedimento giurisdizionale, è legittimamente evocata nel procedimento cautelare promosso dal preteso fiduciante e non può esserne estromessa.