Le misure previste dall’art. 2409 c.c. presuppongono almeno il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, sicché la sola difformità tra la reale struttura amministrativa, organizzativa o contabile della società e quella apparente, come avviene quando la società sia di fatto amministrata solo o anche da un soggetto diverso da quello formalmente investito dei relativi poteri, è di per sé insufficiente a giustificarne l’adozione.
La prova dell’amministrazione di fatto [dedotta a sostegno della denuncia ex art. 2409 c.c.] richiede elementi attuali dai quali risulti che il soggetto compie atti di gestione rientranti nella competenza propria dell’amministratore; sono inidonei a fornirla i compensi riconducibili a incarichi cessati, articoli di stampa o interviste risalenti, generiche qualificazioni giornalistiche e l’esercizio dei poteri spettanti al soggetto quale responsabile di un settore della società o amministratore della società che la controlla.