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Tribunale di Venezia, 6 Luglio 2021

Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie

Tribunale di Venezia, 6 Luglio 2021
Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie

In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all’art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall’art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.

Data Sentenza: 06/07/2021
Registro: RG 1004 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/12/2022
Massima a cura di: Ilaria Toma
Ilaria Toma

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha partecipato alla prima edizione del master in Fashion Law organizzato dall’Alta Scuola “Federico Stella” in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Si occupa principalmente di diritto civile, industriale e della proprietà intellettuale.

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