L’omessa indicazione in bilancio degli indici di mutualità prevalente, come previsto dagli artt. 2512 e 2513 c.c., è una irregolarità particolarmente grave in quanto può portare alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, a conseguenze significative sulla gestione e sul destino del patrimonio della cooperativa.
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell’impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato.
La trascrizione della sentenza che dichiara la nullità di una delibera assembleare, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., che richiama l’art. 2377, comma 7, c.c., dev’essere effettuata dagli amministratori una volta che la sentenza sia passata in giudicato.