Nella società in nome collettivo il fondamento del diritto di regresso del socio che ha provveduto al pagamento dei debiti sociali attiene propriamente al rapporto tra soci conseguente al principio di responsabilità solidale ex art. 2291 c.c., con la dovuta applicazione quindi della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c.
Il pagamento da parte di un socio di debiti sociali prescritti si sostanzia nell’adempimento di mera obbligazione naturale in relazione alla quale non è configurabile alcun diritto di regresso nei confronti del socio che non abbia ritenuto di provvedere.