Qualora il capitale di s.r.l. sia stato azzerato per perdite e ricostituito, il socio che non esegua il conferimento relativo alla propria sottoscrizione [dichiarata inefficace dagli amministratori ai sensi dell’art. 2466 c.c.] perde la qualità di socio, non residuando in capo a lui alcuna partecipazione, e difetta quindi di legittimazione all’azione di responsabilità contro gli amministratori prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. Diversa è la posizione del socio già titolare, in virtù di una sottoscrizione anteriore, di una partecipazione interamente liberata prima dell’aumento rimasto inadempiuto, il quale conserva tale partecipazione, perché la riduzione colpisce soltanto la parte sottoscritta in aumento.
In applicazione del principio di prudenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., può essere iscritto in bilancio soltanto il credito qualificabile come di certo realizzo. Difetta del requisito della certezza il credito il cui titolo sia contestato nell’an in sede giurisdizionale e non sia ancora accertato con sentenza passata in giudicato [come il credito riconosciuto da una sentenza di primo grado ancora impugnabile e poi impugnata dal debitore]; la delibera di approvazione del bilancio che non lo iscriva è pertanto valida.
Nell’affitto di quote di s.r.l. iscritto nel registro delle imprese, e quindi opponibile alla società, che attribuisca al conduttore l’esercizio del diritto di voto [salvo che sulle modifiche dello statuto e del capitale], la convocazione all’assemblea chiamata a deliberare su materie per le quali il voto spetta al conduttore va inviata a quest’ultimo, perché la convocazione è funzionale alla consapevole partecipazione alla discussione e all’esercizio del voto. La mancata convocazione del socio locatore non invalida pertanto la delibera [di approvazione del bilancio o di adozione dei provvedimenti ex art. 2482 bis c.c.]. Il locatore conserva la qualità di socio e dispone soltanto in via temporanea di parte dei diritti connessi alla partecipazione, sicché il contratto non comporta deroghe allo statuto.
La clausola statutaria di gradimento che non prescriva alcuna forma per il consenso alla cessione delle quote consente che il gradimento sia prestato anche oralmente, e il gradimento dei soci che sono parti del contratto di cessione è insito nella loro partecipazione all’atto. Il socio cedente, la cui cessione sia iscritta nel registro delle imprese e assistita dal gradimento, non deve essere convocato alle assemblee successive. La clausola di gradimento, volta a garantire la stabilità della compagine sociale impedendo l’ingresso di soggetti estranei, può essere interpretata come non riferibile alla cessione delle quote in favore di altri soci.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di risarcimento ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di reciproca soccombenza e non integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consentono la compensazione delle spese di lite.