La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per ivi far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante.
Anche in ambito di azione sociale di responsabilità ex art. 2260 co. 2, c.c. non è suscettibile di sindacato giudiziale ai fini di responsabilità gestoria l’assunzione di scelte operative ed organizzative rivelatesi, ex post, errate, in difetto di allegazione e di prova della loro manifesta avventatezza ed imprudenza (c.d. business judgment rule). Comportamenti eventualmente inficianti l’affectio societatis rilevano ai diversi fini della cessazione del vincolo societario.