È inammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo abbia sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. [in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale su cui il decreto si fonda], omettendo di pronunciare sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., perché tale omissione non equivale a un provvedimento di rigetto reclamabile e, in forza dell’art. 298 c.p.c., durante la sospensione non possono compiersi atti del procedimento. L’ordinanza di sospensione necessaria è infatti impugnabile soltanto con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non è revocabile dal giudice che l’ha emessa, sicché il collegio del reclamo non potrebbe provvedere sull’istanza cautelare se non adottando un atto nullo, che revocherebbe implicitamente la sospensione.