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Tribunale di Milano, 27 Luglio 2017, n. 8400/2017

Eccezione di inadempimento opposta dalla società ai sindaci che chiedono il pagamento del compenso

Tribunale di Milano, 27 Luglio 2017, n. 8400/2017
Eccezione di inadempimento opposta dalla società ai sindaci che chiedono il pagamento del compenso

La società può opporre ai sindaci che agiscono per il pagamento del compenso l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., utilizzabile anche in sede giudiziale e senza necessità di un previo esercizio in sede negoziale, anche quando la prestazione professionale sia già stata eseguita, perché l’esecuzione, anche parziale, della prestazione costituisce il presupposto stesso di tale forma di tutela.

L’eccezione di inadempimento richiede la puntuale correlazione tra l’inadempimento allegato e le prestazioni di cui si chiede il pagamento. Essa pertanto non investe i compensi relativi alle attività di controllo svolte [dal collegio sindacale] prima dell’operazione contestata, mentre investe quelli relativi alle verifiche periodiche successive, che avrebbero dovuto comprendere l’esame di tale operazione.

Quando è sollevata l’eccezione di inadempimento, il debitore eccipiente deve soltanto allegare l’altrui inadempimento, mentre grava sul creditore la prova del proprio esatto adempimento. Ne consegue che i sindaci [creditori opposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo] devono dar conto del modo in cui hanno esercitato all’epoca i doveri di controllo, secondo una valutazione ex ante; sono invece irrilevanti le circostanze successive, estranee alle conoscenze di cui essi disponevano, e l’esistenza o la quantificazione di un concreto pregiudizio per la società, che rilevano ai fini della distinta azione di responsabilità.

Un’operazione di rilevante entità conclusa dalla società con il socio di controllo, in situazione di potenziale conflitto di interessi [acquisto di ramo d’azienda con indebitamento pari a un multiplo delle risorse sociali], richiede al collegio sindacale un’attenta verifica della congruità dei valori, che non può esaurirsi nella constatazione della coincidenza con i valori di una stima risalente ad anni prima, senza alcuna considerazione delle gravi perdite maturate nel frattempo.

La perizia di parte allegata all’atto di citazione, pur priva di valore di prova, integra le allegazioni dell’attore e fa sorgere a carico del convenuto un onere di adeguata e specifica contestazione.

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta per ragioni di mera opportunità e presuppone un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, che difetta tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dai sindaci per i propri compensi e il giudizio di responsabilità promosso dalla società nei loro confronti. Il rischio di contrasto tra giudicati va superato mediante l’eccezione di incompetenza per ragioni di connessione, da sollevarsi davanti al giudice successivamente adito.

L’attribuzione di determinate materie alle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione degli affari tra i giudici del medesimo tribunale. L’eccezione con cui si invoca la competenza funzionale di altro tribunale delle imprese va quindi riqualificata come eccezione di incompetenza per territorio, ed è da rigettare se non contesta tutti i fori alternativi che possono radicare la competenza del giudice adito.

Data Sentenza: 27/07/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vincenzo Perozziello
Registro: RG 37465 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/04/2022
Massima a cura di: Nunzia Gaetani
Nunzia Gaetani

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano. Avvocato presso lo Studio Legale La Scala di Milano.

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