In tema di impugnazione di delibera assembleare, la successiva revoca della deliberazione censurata e la sua sostituzione con altra che elimina l’inserimento della clausola statutaria contestata [nella specie, una clausola di drag along introdotta a maggioranza con il voto contrario del socio di minoranza] determinano la cessazione della materia del contendere. Qualora, tuttavia, la revoca intervenga soltanto dopo la notificazione dell’atto di citazione e del ricorso cautelare proposto per la sospensione della delibera, le spese di lite restano a carico della società, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., non ricorrendo ragioni per derogare alla regola secondo cui le spese dell’impugnazione gravano sulla società che ha sostituito la delibera; la stessa regola vale per le spese del sub-procedimento cautelare di sospensione, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere su richiesta concorde delle parti.