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Tribunale di Bari, 14 Febbraio 2024, n. 769/2024

Azione del socio ex art. 2476, comma 3, c.c.: curatore speciale e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore

Tribunale di Bari, 14 Febbraio 2024, n. 769/2024
Azione del socio ex art. 2476, comma 3, c.c.: curatore speciale e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore

La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.

Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. La vendita dell’intero patrimonio immobiliare non richiede l’autorizzazione dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. quando l’oggetto sociale comprenda anche la vendita di immobili, e non è di per sé lesiva se il prezzo, pur inferiore alla stima, tenga conto dell’ipoteca gravante sui beni e l’acquirente non sia riconducibile all’amministratore.

Integra invece grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la cessione del patrimonio contro un modesto acconto e l’accollo del mutuo senza liberazione della società venditrice, quando l’amministratore, che dispone della contabilità, non provi che l’acquirente abbia pagato le rate con risorse proprie e non agisca per la risoluzione del contratto, lasciando la società priva dei beni ed esposta all’esecuzione della banca, perché l’art. 1273 c.c. non attribuisce all’accollato alcun beneficio di escussione. Il danno è pari al debito residuo del mutuo al netto delle somme effettivamente riversate dall’acquirente, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate, e l’accertato inadempimento esclude il diritto dell’amministratore ai compensi.

Data Sentenza: 14/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Laura Fazio
Registro: RG 2877 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/09/2026
Massima a cura di: Nicola Misilmeri
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