La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.
Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società, e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. Integra grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la vendita da parte dell’amministratore unico dell’intero patrimonio immobiliare della società a una società a sé riconducibile costituita poco prima, a prezzo inferiore a quello di acquisto e con corrispettivo costituito prevalentemente dall’accollo di un mutuo senza liberazione della venditrice; la vendita non richiede tuttavia l’autorizzazione dei soci ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando non comporti una rilevante modificazione dei diritti dei soci e non ne sia dimostrata l’estraneità all’oggetto sociale. Il danno, pari al debito residuo del mutuo non liberato al netto delle somme effettivamente riversate alla società, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate.