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Tribunale di Torino, 16 Maggio 2023

Sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote

Tribunale di Torino, 16 Maggio 2023
Sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote

Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento di quote con firma digitale (art. 36, comma 1-bis d.l. 112/2008, conv. nella legge 133/2008), tale atto deve essere in formato digitale ab origine e sottoscritto digitalmente dalle parti dopo essere stato convertito in file con estensione PDF/A. Non sono di contro ammesse procedure di digitalizzazione di secondo grado, come la scansione di un documento cartaceo.

Data Sentenza: 16/05/2023
Registro: RG 5254 / 2023
Allegato:
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Data: 27/05/2023
Massima a cura di: Michele Corgatelli
Michele Corgatelli

Dottorando di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università di Bologna

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