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Tribunale di Firenze, 23 Gennaio 2026, n. 285/2026

Specificità della delibera autorizzativa dell’azione sociale di responsabilità e perimetro degli addebiti azionabili

Tribunale di Firenze, 23 Gennaio 2026, n. 285/2026
Specificità della delibera autorizzativa dell’azione sociale di responsabilità e perimetro degli addebiti azionabili

La delibera assembleare che autorizza l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve individuare gli elementi costitutivi dell’azione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il generico riferimento a «ogni altra violazione» o a «qualsiasi condotta che abbia arrecato pregiudizio» non autorizza l’azione per addebiti diversi da quelli specificamente contestati, che restano esclusi dal perimetro del giudizio; la sussistenza dell’autorizzazione, quale condizione dell’azione, è verificata d’ufficio dal giudice.

Anche quando la società chiede la condanna generica dell’amministratore ex art. 278 c.p.c., l’attore deve provare il danno-evento, inteso come pregiudizio derivante dalla condotta allegata, e il nesso causale tra questa e il pregiudizio lamentato; al separato giudizio è rimessa soltanto la quantificazione del danno-conseguenza. La domanda va perciò rigettata quando risulti che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che manca il nesso di causalità.

Qualora i costi sostenuti dalla società [gestore del servizio integrato dei rifiuti] in esecuzione dei contratti stipulati dall’amministratore siano rimborsati attraverso la tariffa determinata secondo il metodo c.d. full cost recovery, difetta la prova del danno se l’attrice non dimostra di non essersi giovata di tale meccanismo di rimborso, sicché la condotta di mala gestio, pur provata, non fonda l’accertamento della responsabilità dell’amministratore.

L’autorizzazione al pagamento delle fatture del fornitore non costituisce ratifica dei contratti-quadro stipulati dall’amministratore delegato oltre i limiti della delega quando il consiglio di amministrazione, ignaro della loro stipula, ha inteso quei pagamenti come corrispettivo di singoli ordini di servizio da esso autorizzati.

Il risparmio ottenuto dalla società con la successiva rinegoziazione dei contratti stipulati dall’amministratore non prova di per sé l’esistenza del danno, in mancanza dell’allegazione e della prova di quanto la società abbia pagato in esecuzione di quei contratti e di quanto avrebbe pagato alle nuove condizioni.

Tra i componenti del consiglio di amministrazione non è configurabile un rapporto di garanzia, perché ciascun consigliere si pone sul medesimo piano degli altri e la garanzia è antitetica alla solidarietà. La domanda con cui l’amministratore convenuto chiede di essere manlevato dagli altri consiglieri e dai sindaci è qualificabile come azione di regresso solo se è diretta espressamente all’accertamento della ripartizione interna della responsabilità tra i condebitori solidali, e va rigettata se mira soltanto a escludere la propria responsabilità.

La modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c. introdotta dalla l. n. 35/2025, che fissa un limite massimo al danno risarcibile dai sindaci, ha natura lato sensu procedimentale perché indica soltanto un criterio di quantificazione del danno. Resta fermo il principio per cui i sindaci rispondono in solido con gli amministratori solo se hanno violato i doveri di vigilanza e vi è prova del nesso causale tra le violazioni e il danno; chi ne invoca la responsabilità deve perciò allegare le condotte omissive, il pregiudizio che ne è derivato e il nesso causale.

Data Sentenza: 23/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 9535 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Marco Nucci
Marco Nucci

Avvocato del Foro di Milano. Partner di Elexia, Avvocati & Commercialisti. Cultore di diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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