In forza del richiamo di cui all’art. 2519, comma 1, c.c., l’art. 2437, comma 3, c.c. si applica anche alla società cooperativa che svolge attività di garanzia collettiva dei fidi. Il ruolo di interesse pubblico o di categoria del confidi non è incompatibile con il diritto di recesso del socio, perché l’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è ritenuta inderogabile dall’ordinamento; la disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 d.l. 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non giustifica una deroga a tale principio.
Ai fini del recesso del socio, una durata della società molto lontana nel tempo [fissata al 31 dicembre 2100], tale da superare l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo sociale, equivale a una durata a tempo indeterminato.