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Tribunale di Torino, 30 Novembre 2017, n. 5806/2017

Diritto di recesso del socio di cooperativa confidi costituita per una durata particolarmente lunga

Tribunale di Torino, 30 Novembre 2017, n. 5806/2017
Diritto di recesso del socio di cooperativa confidi costituita per una durata particolarmente lunga

In forza del richiamo di cui all’art. 2519, comma 1, c.c., l’art. 2437, comma 3, c.c. si applica anche alla società cooperativa che svolge attività di garanzia collettiva dei fidi. Il ruolo di interesse pubblico o di categoria del confidi non è incompatibile con il diritto di recesso del socio, perché l’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è ritenuta inderogabile dall’ordinamento; la disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 d.l. 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non giustifica una deroga a tale principio.

Ai fini del recesso del socio, una durata della società molto lontana nel tempo [fissata al 31 dicembre 2100], tale da superare l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo sociale, equivale a una durata a tempo indeterminato.

Data Sentenza: 30/11/2017
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Ludovico Sburlati
Registro: RG 14722 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/09/2018
Massima a cura di: Diletta Lenzi
Diletta Lenzi

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di Venezia, dottorato in Diritto, Mercato, Persona (XXX ciclo), curriculum in diritto commerciale.

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