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Tribunale di Roma, 15 Giugno 2023

Sul rapporto tra responsabilità dell’amministratore di fatto e di diritto

Tribunale di Roma, 15 Giugno 2023
Sul rapporto tra responsabilità dell’amministratore di fatto e di diritto

Dal momento che la responsabilità dell’amministratore discende dalla mera accettazione della nomina, invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi non esime l’amministratore di diritto dalla responsabilità per “mala gestio”. Al contrario, poiché quest’ultimo deve salvaguardare l’integrità del patrimonio dell’ente e destinarlo a fini sociali, qualora egli non abbia espletato attività di controllo e non abbia impedito la distrazione delle risorse sociali, andrà incontro a responsabilità, stante la negligente esecuzione del contratto. In particolare, l’amministratore di diritto non può invocare la sua posizione di gestore di comodo o “testa di legno”, allo scopo di andare esente dalla responsabilità derivante dal compimento o dall’omesso impedimento atti di mala gestio: infatti, l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto sono solidalmente responsabili qualora, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 15/06/2023
Registro: RG 24463 / 2018
Allegato:
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Data: 23/08/2023
Massima a cura di: Michele Greggio
Michele Greggio

Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Padova. Nel 2024 ho conseguito il dottorato di ricerca in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi in materia di società a responsabilità limitata piccole e medie imprese.

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