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Tribunale di Bari, 25 Novembre 2025, n. 4318/2025

Sulla disciplina delle clausole compromissorie statutarie

Tribunale di Bari, 25 Novembre 2025, n. 4318/2025
Sulla disciplina delle clausole compromissorie statutarie

Il sesto comma dell’art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso» è disposizione – ormai abrogata – che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non, per converso, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 25/11/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro: RG 3868 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/05/2026
Massima a cura di: Antonio Zurlo
Antonio Zurlo

Avvocato presso lo Studio Legale Associato "Greco Gigante & Partners" e cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto della banca, della finanza e delle assicurazioni presso l'Università del Salento. Componente dell'Unità di Ricerca in "Business Law and Economics", presso l'Università del Salento, e collaboratore nel Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), presso CONSOB.

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