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Tribunale di Milano, 19 Gennaio 2015

Sulla efficacia obbligatoria degli accordi tra le parti

Tribunale di Milano, 19 Gennaio 2015
Sulla efficacia obbligatoria degli accordi tra le parti

La qualificazione di un documento recante un’intesa tra due o più parti come contratto preliminare, piuttosto che di minuta o semplice puntuazione, è demandato al giudice del merito che effettua la valutazione sulla base del comportamento delle parti. Si tratta, dunque, di valutare se a fronte “di un documento sottoscritto dalle parti che contiene la regolamentazione completa, nelle clausole essenziali ed accessorie, di un assetto di interessi negoziale” sia stata raggiunta “la prova contraria dell’effettiva volontà delle parti denotante il mancato raggiungimento di un accordo”.

Nell’interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti alla luce del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, e dell’art. 1366 c.c., per cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Data Sentenza: 19/01/2015
Registro: RG 41236 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/07/2015
Massima a cura di: Carla Pagnotta
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