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Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2025, n. 660/2025

Sulla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. delle fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust

Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2025, n. 660/2025
Sulla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. delle fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust

A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l’accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Pertanto, tali clausole contengono previsioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a). La distorsione della concorrenza derivante dall’applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di coordinare verso un comune interesse, le attività economiche.

 

Quanto al tipo di tutela che l’ordinamento riconosce ai privati che abbiano stipulato fideiussioni “a valle” riproduttive della intesa vietata, quella che consente di assicurare il rispetto degli interessi coinvolti nella vicenda è data dalla nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall’ABI. Tale soluzione costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale sotteso all’art. 1419, comma 1, c.c. L’estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all’intero negozio costituisce evenienza di ben difficile riscontro, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l’effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l’effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società garantita, interessato all’erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l’imprenditore bancario, ha interesse a mantenere la garanzia personale delle fideiussioni anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe l’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

 

L’interesse ad agire, sotteso alla domanda di nullità di clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, presuppone che il garante alleghi tempestivamente l’effetto utile derivante dalla disapplicazione delle clausole nulle. [Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che gli attori, pur deducendo in via subordinata la nullità parziale della fideiussione, non avevano eccepito alcuna decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., applicabile una volta caducata la clausola derogatoria. Conseguentemente, è stato rilevato il difetto di interesse degli attori ad agire per la nullità di tali clausole quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la banca aveva rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c.]

 

Il fideiussore che sia socio, anche se di minoranza, della società garantita, non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.

Data Sentenza: 25/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Idamaria Chieffo
Registro: RG 10465 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2025
Massima a cura di: roberto.cesaro
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