Anche l’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro il liquidatore per le condotte successive alla messa in liquidazione della società richiede, per essere accolta, la prova della causazione di un danno patrimoniale. Lo stralcio dalla contabilità di un credito della società verso un terzo [rilevato come sopravvenienza passiva] non integra di per sé un danno se il curatore non allega che il credito sia divenuto irrecuperabile o di difficile recupero; allo stesso modo, l’azzeramento di un credito mediante una compensazione convenuta con una transazione stipulata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non dimostra il danno quando la curatela non abbia agito per la revoca della transazione ai sensi dell’art. 67 n. 2 l. fall.
Il curatore del fallimento di una società di capitali può proporre con un’unica azione, ai sensi dell’art. 146, co. 2 e 3, l. fall., domande risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, sia in relazione ai presupposti della responsabilità contrattuale verso la società, per inadempimento colposo agli obblighi generali di vigilanza e di intervento preventivo e successivo (artt. 2392 e 2407 c.c.), sia in relazione ai presupposti della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, necessaria all’assolvimento della sua funzione di garanzia generica (artt. 2394 e 2407 c.c.).
Nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore contro gli amministratori della società fallita la deduzione della violazione di norme di legge o dell’atto costitutivo, o della non corretta e oculata gestione della società, è insufficiente, perché occorre altresì dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio sociale e il nesso causale tra questa e le condotte contestate.
La transazione con la quale la curatela trasferisca un immobile sociale al terzo che ne abbia chiesto l’acquisto per usucapione, rinunciando alla relativa domanda risarcitoria, fa venir meno la pretesa risarcitoria nei confronti del liquidatore per il mancato incasso dei corrispettivi del godimento del bene da parte di quel terzo, in difetto di ulteriori profili di danno.