La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente e senza rinuncia all’azione nei confronti degli altri coobbligati integra una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principi di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.
Pertanto il condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ha diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.