La domanda di rilascio di immobili locati, con conseguente condanna alla corresponsione di indennità per occupazione sine titulo, esperita dalla cooperativa nei confronti del socio conduttore, relativa a rapporti societari, è disciplinata dagli art. 2511 e ss. c.c., cosicchè, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n.168/2003, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Le somme dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta (Cass. n. 3183/2006; Cass. n.14243/1999).