Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il ricorrente ha l’onere di allegare, con chiarezza e precisione, i fatti posti a fondamento della domanda e la sussistenza del periculum in mora, cioè la minaccia di un pregiudizio attuale e irreparabile, la cui carenza è ragione sufficiente per il diniego della tutela cautelare d’urgenza.