Per poter cumulare la tutela del diritto d’autore a quella prevista per disegni e modelli, occorre valutare esclusivamente i presupposti del carattere creativo e del valore artistico dell’opera di design industriale; a tal fine, rileva la capacità rappresentativa e comunicativa che all’opera viene riconosciuta da una collettività di soggetti più ampia di coloro che producono o commercializzano il bene, da un lato, e di coloro che lo consumano, dall’altro. Non è dunque necessario il ricorso al criterio della c.d. scindibilità del valore artistico dell’opera dal suo carattere industriale, essendo sufficienti gli indizi di obiettiva “artisticità” deducibili dal diffuso riconoscimento – da parte di musei e istituzioni culturali – dell’appartenenza dell’opera a un certo movimento artistico.