Chi chiede tutela del know-how come segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. deve allegarne puntualmente le caratteristiche e provarne il possesso producendo in giudizio, eventualmente in forma secretata, la documentazione in cui esso si è materializzato o è custodito, sicché in mancanza resta irrilevante il regime di custodia informatica dei documenti e il giudice non può accertarne la segretezza [contoterzista di carterature in lamiera per l’evacuazione dei trucioli da macchine multimandrino, che lamentava la sottrazione del know-how da parte del committente dopo l’assunzione del dipendente addetto ai montaggi e la cessazione di ordini per circa 30.000 euro annui, senza produrre alcun disegno, mentre quelli in atti recavano l’indicazione di proprietà del committente].
La novità delle informazioni richiesta dall’art. 98 c.p.i. non può desumersi dal solo fatto che il committente si sia avvalso del fornitore per realizzare un dispositivo né dall’assunzione, da parte del committente, del dipendente del fornitore addetto per anni a quelle lavorazioni, perché senza la prova del contenuto del know-how non è possibile stabilire se le conoscenze trasferite siano riconducibili all’ex datore di lavoro o all’esperienza personale del lavoratore, e resta così priva di oggetto l’allegazione che il dipendente abbia comunicato notizie riservate al nuovo datore.
La consulenza tecnica d’ufficio e l’ordine di esibizione della contabilità altrui non possono supplire al difetto di allegazione del segreto commerciale, sicché è superflua la consulenza con cui si chiede all’ausiliario di descrivere il know-how e di accertarne la novità, cioè proprio ciò che chi chiede tutela avrebbe dovuto allegare a fondamento della domanda, e non possono essere ammesse prove orali generiche o valutative dirette a contrastare un’univoca produzione documentale, quale un disegno tecnico recante la dichiarazione di proprietà del committente allegato al preventivo del fornitore.
La comunanza di clientela non è sempre necessaria per configurare la concorrenza sleale, anche se il rapporto del contoterzista che esegue una singola fase della produzione su ordine e indicazioni del committente mal si presta a essere ricondotto a quello tra imprese operanti in fasi diverse del medesimo ciclo, ma la domanda ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. fondata sull’appropriazione di know-how presuppone comunque la prova dell’esistenza di conoscenze tecniche tutelabili e della loro violazione, sicché le carenze di allegazione e di prova che precludono la tutela ai sensi dell’art. 98 c.p.i. impediscono anche l’accoglimento della domanda di concorrenza sleale.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ha natura accessoria, sicché il suo rigetto, quando siano accolte tutte le altre domande della stessa parte, non determina una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.