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Tribunale di Roma, 18 Febbraio 2022, n. 2659/2022

Tutela reale e risarcitoria nell’azione di nullità della fideiussione omnibus

Tribunale di Roma, 18 Febbraio 2022, n. 2659/2022
Tutela reale e risarcitoria nell’azione di nullità della fideiussione omnibus

La nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.

La tutela reale riconosciuta dall’ordinamento interno in caso di illecito antitrust non trova ostacoli nemmeno nel diritto unionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia, atteso che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dell’intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore – per l’intero spazio europeo – e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nell’assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto dell’unione.

Si tratta di una speciale ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust,  che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l’intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento, in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutte di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime va individuata nell’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust.

Pertanto, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust , in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi.

Una volta riconosciuto che a garanzia della realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust soccorrono tanto la tutela risarcitoria, quanto la tutela reale della nullità di tutta la complessiva situazione, anche a valle dell’intesa, che ostacola il libero gioco della concorrenza, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale, limitata – appunto – a tali clausole.

Rimane a carico della parte interessata che intende estendere la nullità all’intero negozio fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.

Data Sentenza: 18/02/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro: RG 19852 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/02/2026
Massima a cura di: MARIAMAZZITELLI
MARIAMAZZITELLI

Sono avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio fondatore dello Studio legale Associato Bacchini Mazzitelli - BMLEX, che da oltre 20 anni si occupa prevalentemente di diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale, marchi, brevetti, design, nomi di dominio, copyright, know-how, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, nuove varietà vegetali, specialità tradizionali garantite, procedura di monitoraggio e sorveglianza doganale, riassegnazione nomi a dominio, compliance IP, contrattualistica nazionale e internazionale, due diligence, contenzioso, operazioni societarie, M&A e IP, concorrenza sleale, diritto pubblicitario e comunicazione digitale, compliance campagne pubblicitarie e comunicazioni commerciali, diritto delle biotecnologie e affari regolatori.

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