La condizione del finanziamento effettuato dall’ex socio non cambia ed il relativo credito rimane postergato anche dopo l’uscita dalla società del socio finanziatore: infatti, l’art. 2467 c.c. è posto a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio e su questo non possono incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’inaffidabilità del regime medesimo che si presterebbe a facili elusioni in danno dei creditori terzi.