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Tribunale di Palermo, 30 Novembre 2021

Uso del marchio altrui come insegna e rischio di confusione

Tribunale di Palermo, 30 Novembre 2021
Uso del marchio altrui come insegna e rischio di confusione

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile allo stesso marchio, per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui tale marchio è stato registrato. In base all’art. 20 c.p.i., la contraffazione ha luogo nel caso di utilizzo indebito di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, qualora a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il rischio di confusione si concretizza quando il consumatore, dotato di media avvedutezza, collega ad un marchio, un segno imitante, senza distinguere i due prodotti, caratterizzati da elementi essenziali comuni, mentre il rischio di associazione si concretizza quando, pur senza incorrere in confusione, il detto consumatore associa mentalmente il segno contraffatto a quello oggetto di marchio d’impresa, sulla base dell’elemento o degli elementi di quest’ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo.

Data Sentenza: 30/11/2021
Registro: RG 13868 / 2021
Allegato:
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Data: 18/12/2022
Massima a cura di: Ilaria Toma
Ilaria Toma

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha partecipato alla prima edizione del master in Fashion Law organizzato dall’Alta Scuola “Federico Stella” in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Si occupa principalmente di diritto civile, industriale e della proprietà intellettuale.

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