Le mere irregolarità formali nella redazione del bilancio ovvero nella tenuta della documentazione contabile, anche se potenzialmente indiziarie di condotte censurabili, non costituiscono di per sé fonte di danno per la società, occorrendo sempre la verifica circa l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società in conseguenza di tali condotte.
Il mancato accesso alla documentazione sociale della S.p.A. ex art. 2422 c.c. non è di per sè fonte di danno, anche in ragione del suo più limitato perimetro rispetto all’analogo diritto di accesso previsto dall’art. 2476, II comma, c.c. per le S.r.l.
La violazione degli obblighi di legge o di statuto gravanti su amministratori e sindaci è presupposto necessario ma non sufficiente a fondarne la responsabilità risarcitoria. È infatti sempre necessario fornire la prova del danno, inteso come deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, nonché la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori e sindaci convenuti.