L’omessa sottoscrizione del verbale dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del presidente dell’adunanza configura una mera irregolarità, che non integra l’ipotesi di mancanza del verbale prevista dall’art. 2379 c.c. né la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., quando il verbale, trascritto nel libro delle decisioni dei soci, è corredato dalla sottoscrizione, su foglio separato, dei soci intervenuti, tra i quali il segretario, e la società ha successivamente trattato come amministratore il soggetto nominato [decisione dei soci di una s.r.l. semplificata che aveva approvato il compenso dell’amministratore unico, presidente dell’assemblea e non firmatario del verbale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo da questi ottenuto per il pagamento del compenso].
La deliberazione dei soci che approva il compenso dell’amministratore prova i fatti costitutivi del credito da questi azionato in via monitoria, sicché nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo grava sulla società l’onere di provare il pagamento.