Quando i proventi delle utenze e i contributi pubblici non consentono al consorzio intercomunale di adempiere le proprie obbligazioni, i comuni consorziati sono tenuti, in base allo statuto e all’art. 2615 c.c., a concorrere al pagamento dei debiti contratti dal consorzio per la realizzazione di un acquedotto, perché tale opera rientra tra i compiti statutari dell’ente ed è eseguita nell’interesse di tutti i consorziati e non soltanto dei comuni che ne beneficiano direttamente [decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un comune consorziato dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per eseguire le condanne del consorzio in favore del terzo esecutore delle opere, per la quota di concorso calcolata in proporzione al numero degli utenti].
Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’inerzia degli organi consortili, e da questo autorizzato ad agire nei confronti dei singoli comuni consorziati per riscuotere le quote di concorso previste dallo statuto, non necessita di una previa deliberazione dell’assemblea consortile, perché il criterio di ripartizione, proporzionale al numero degli utenti, è fissato dallo statuto e non ha carattere discrezionale.
Il comune consorziato non può opporre in compensazione un proprio credito verso il consorzio alla pretesa del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, perché il commissario non agisce per il recupero di un credito proprio ma in esecuzione dell’incarico giudiziale, con conseguente eterogeneità dei crediti.
Il riparto del debito consortile tra i comuni operato dal commissario ad acta in applicazione di una deliberazione dell’organo commissariale di liquidazione mai impugnata, che suddivide le somme in proporzione alle utenze, si risolve in un mero calcolo aritmetico, rilevante solo se specificamente contestato.
La prescrizione del credito per le quote di concorso dovute dai comuni consorziati, azionato dal commissario ad acta, decorre ai sensi dell’art. 2935 c.c. dalla data di nomina del commissario.