Il recesso dell’associato previsto dall’art. 24 c.c., espressione della libertà di associazione nel suo profilo negativo e deroga al principio di vincolatività del contratto, è un atto unilaterale recettizio la cui efficacia non dipende dall’accettazione degli organi associativi né dallo svolgimento di una procedura interna di formalizzazione delle dimissioni, perché il potere di accoglierle o respingerle trasformerebbe il recesso in un mutuo dissenso e consentirebbe all’associazione di mantenere unilateralmente il vincolo, e le relative obbligazioni contributive, contro la volontà dell’associato [associazione sportiva dilettantistica; decreto ingiuntivo per le quote associative di quattro annualità e per un contributo straordinario successivi alle dimissioni scritte consegnate a mano al presidente, che non le aveva accettate né trasmesse alla segreteria; revoca del decreto confermata].
La clausola statutaria che impone all’associato di rassegnare le dimissioni per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di idonea certificazione, mira ad attestare in modo pieno e univoco la serietà della volontà di recedere e la sua provenienza, sicché vi soddisfa la consegna a mani della lettera di dimissioni al presidente dell’associazione, che ne è legale rappresentante e sovrintende all’attività sociale.
La mancata registrazione o conservazione della lettera di dimissioni da parte della struttura amministrativa dell’associazione è circostanza estranea alla sfera di controllo dell’associato recedente e non incide sulla validità del recesso.
La frequentazione dei locali dell’associazione non è univocamente indicativa della persistenza della qualità di associato, specie quando riguardi un ex socio, che può accedervi anche come ospite, e l’estratto del registro degli ospiti non ha al riguardo particolare efficacia probatoria.
La clausola statutaria che subordina l’efficacia delle dimissioni del socio moroso all’adempimento dei suoi debiti non si applica all’associato che non fosse moroso al momento delle dimissioni.