La garanzia omnibus che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore principale e si dichiara astratta e autonoma, con efficacia indipendente dalla validità degli atti da cui sorgono le obbligazioni principali, va qualificata, in base all’interpretazione complessiva del contratto, come contratto autonomo di garanzia e non è affetta da nullità parziale per violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, perché esula dallo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che non prevedeva il pagamento anche in caso di opposizione del debitore [garanzia rilasciata nel 2003 a una banca dagli unici soci della società debitrice, con clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; rigetto delle domande di nullità totale e parziale, di ripetizione delle somme pagate e di risarcimento del danno].
Il mantenimento, da parte della banca, della garanzia personale omnibus accanto all’ipoteca successivamente ottenuta sull’immobile finanziato non viola i doveri di correttezza e buona fede, anche se la garanzia era stata rilasciata contestualmente all’apertura di un conto affidato, perché essa copre i rapporti in essere e i garanti, rimasti soci della società debitrice, non hanno esercitato la facoltà di recesso prevista dal contratto al momento del ripianamento del fido.
La domanda di risarcimento del danno fondata sulla partecipazione della banca a un’intesa restrittiva della concorrenza va respinta quando il contratto di garanzia sottoscritto dal cliente si colloca al di fuori dell’intesa.
La rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. è valida anche nel contratto autonomo di garanzia, perché la decadenza riguarda un diritto disponibile e la relativa pattuizione non ha natura vessatoria.
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è di regola idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con il principio di accessorietà, salvo che vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicché il giudice deve sempre valutare la clausola alla luce dell’intero contratto.