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Tribunale di Brescia, 14 Agosto 2024, n. 3519/2024

Violazione della buona fede e nullità virtuale delle clausole contrattuali

Tribunale di Brescia, 14 Agosto 2024, n. 3519/2024
Violazione della buona fede e nullità virtuale delle clausole contrattuali

La violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, anche se derivante da norme imperative, non comporta, salvo espressa previsione di legge, l’invalidità del negozio e, in particolare, la sua nullità, non interessando il contenuto strutturale del contratto stesso, ma potendo dar luogo, al più, a responsabilità contrattuale o precontrattuale.

La clausola che attribuisce al debitore la discrezionalità nella modulazione temporale dei pagamenti concerne unicamente le modalità esecutive dell’obbligazione, ha natura accessoria e non incide sul contenuto o sulla struttura del contratto, con conseguente insussistenza di una nullità virtuale.

Data Sentenza: 14/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 12302 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Deborah Turotti
Deborah Turotti

Abilitata all'esercizio della professione forense presso il Foro di Trento. Università degli studi di Trento

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