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Sentenze con tag: abuso di posizione dominante

Tribunale di Bari, 26 Maggio 2026, n. 2400/2025
Concorrenza sleale per violazione di un accordo di esclusiva e abuso di posizione dominante: presupposti
Il patto di esclusiva non è direttamente opponibile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino...

Il patto di esclusiva non è direttamente opponibile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino condotte concretamente scorrette o fraudolente, idonee a integrare gli estremi della concorrenza sleale. La rilevanza extracontrattuale della violazione di un accordo di esclusiva sussiste solo allorché tale violazione si sia accompagnata a condotte connotate da slealtà e intenzionalità di danno, come lo “storno” sistematico di risorse o la sottrazione fraudolenta della clientela.

In tema di disciplina antitrust nazionale, l’abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3 L. 287/1990, presuppone:

- l'accertamento dell’esistenza di un mercato rilevante, sotto il profilo sia geografico che merceologico;

- l’accertamento di una posizione dominante in capo al soggetto convenuto all’interno di tale mercato;

- l’allegazione e la prova di condotte abusive idonee ad alterare il confronto concorrenziale e/o ad escludere dal mercato concorrenti effettivi o potenziali.

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17/03/2026
Data sentenza: 26/05/2026
Numero: 2400/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 2562 –  2019
Tribunale di Milano, 26 Maggio 2026
Concorrenza sleale e doveri di correttezza professionale: abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e vendita sottocosto.
Ai fini dell’individuazione della giurisdizione competente l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” deve essere inteso...

Ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente l'espressione "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire" deve essere inteso come quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, ovvero quello in cui il danno si è concretizzato, tenendo presente tuttavia che tale luogo non riguarda quello del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro.

Una impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in via generale, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge non vieta, pertanto, la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (ex art. 3 l. 287/1990), che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato causando conseguentemente un danno ai consumatori.

La capacità di impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale non determina di per sé una posizione dominante, ma lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica. Si ha, in particolare, abuso di dipendenza economica quando un’impresa è in grado di determinare con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, dovendo essa essere valutata anche tenendo conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

La vendita "sottocosto", definita dall'art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in tema di "vendite straordinarie", secondo i parametri convenzionali di calcolo ivi indicati, rappresenta un’ipotesi di vendita di prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato o come artificioso abbattimento sottocosto dei prezzi non giustificato dalle obiettive condizioni di acquisto dei beni. La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie; è favorevole ai consumatori e al mercato sino a quando non giunga alla soppressione della concorrenza e, perciò, si traduca in un danno per gli stessi consumatori e il mercato, con la conseguenza che solo in tale ultima situazione si realizza l'illecito concorrenziale da dumping interno.

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08/12/2025
Data sentenza: 26/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 36603 –  2023
Tribunale di Milano, 9 Febbraio 2024, n. 1537/2024
Concorrenza sleale per denigrazione e risarcimento del danno
L’utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui – presentati...

L'utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui - presentati come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dal concorrente, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo il concorrente a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati, costituisce condotta idonea ad integrare l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., poiché la comparazione, ingannevole e illegittimamente comparativa, può causare effetti distorsivi della concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori; pertanto, per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori, ed essere lecita, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.

Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti al compimento di atti di concorrenza sleale si può tenere considerazione un danno da contrazione di utili (margin squeeze) consistente nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di realizzare la vendita dei prodotti a prezzi maggiori di quelli che il concorrente che ha subito la condotta illecita è stato indotto a praticare per indurre la clientela, attinta dalla condotta denigratoria scorretta, a superare i dubbi sulla decisone di acquisto.

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14/05/2025
Data sentenza: 09/02/2024
Numero: 1537/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 31538 –  2019
Corte d'appello di Milano, 18 Giugno 2021, n. 1919/2021
Abuso di posizione dominante, prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno, quantificazione dell’overcharge
La condotta discriminatoria (e quindi abusiva per l’effetto distorsivo della concorrenza che determina) si concretizza tutte le volte in cui...

La condotta discriminatoria (e quindi abusiva per l’effetto distorsivo della concorrenza che determina) si concretizza tutte le volte in cui l’operatore, che detiene una posizione dominante nel mercato “a monte” (cioè nel mercato che offre un bene o un servizio intermedio, ma indispensabile per la fornitura del bene o del servizio al consumatore finale) e sia anche operativo nel mercato “a valle” (cioè nel mercato in cui viene offerto il bene o il servizio a un consumatore finale) in concorrenza con altri operatori, offra il prodotto in questo mercato al consumatore finale ad un prezzo tale da non consentire agli operatori concorrenti di proporre offerte analoghe, se non a costo di una rilevante compressione dei propri margini di guadagno (o addirittura a costo di una perdita), a causa dell’entità del prezzo richiesto per la fornitura del servizio o del bene intermedio dall’operatore dominante nel mercato “a monte” agli operatori concorrenti nel mercato “a valle”.

La responsabilità del soggetto che tiene una condotta costituente abuso di posizione dominante, vietata dall’art. 102 TFUE e dall’art. 3 L. 287/1990, ha, pacificamente, natura extracontrattuale e per conseguenza il termine di prescrizione del relativo diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito è quinquennale, ai sensi dell’art. 1947 c.c.; il termine inizia a decorrere da quando il soggetto danneggiato ha acquisito (o avrebbe dovuto acquisire con l’ordinaria diligenza) la conoscenza dell’esistenza della condotta abusiva, della sua illiceità e del danno subito.

Il criterio c.d. dell’overcharge può essere corretto in uno scenario di condotte anticoncorrenziali costituite da trattamenti differenziati applicati a soggetti terzi operanti nel mercato a valle, mentre non può esserlo in uno scenario ove l’operatore dominante sul mercato a monte è anche presente sul mercato a valle e le sue condotte svantaggiano i concorrenti attivi su tale mercato a valle. In questo caso, il danno cagionato a tali soggetti deve essere determinato individuando quali sarebbero stati gli eventuali maggiori profitti che, presumibilmente ma ragionevolmente, il soggetto, operante nel mercato "a valle" avrebbe potuto conseguire, nel caso in cui il soggetto dominante nel mercato "a monte" non avesse tenuto la condotta anticoncorrenziale accertata.

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06/04/2025
Data sentenza: 18/06/2021
Numero: 1919/2021
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Massimo Meroni
Registro : RG – 2653 –  2016
Tribunale di Roma, 9 Agosto 2022, n. 12428/2022
Elementi essenziali dell’abuso di posizione dominante del contraente e prova del danno
La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto...

La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perché, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell’autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali; mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative.

La posizione dominante è, dunque, abusiva quando viene esercitata per ostacolare l’effettiva concorrenza ed il giudice, nel relativo accertamento, deve andare alla ricerca della concorrenza "virtuale" (ossia, di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l'area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.

Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa (e ulteriore) rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.

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28/03/2025
Data sentenza: 09/08/2022
Numero: 12428/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Tommaso Martucci
Registro : RG – 80937 –  2019
Tribunale di Venezia, 15 Ottobre 2024, n. 3603/2024
L’abuso del voto da parte del socio di maggioranza e revoca dell’amministratore nelle società per azioni con partecipazione pubblica
Sussiste la legittimazione dell’amministratore revocato alla impugnativa della deliberazione che lo lede sia con riguardo a violazioni delle norme procedimentali,...

Sussiste la legittimazione dell’amministratore revocato alla impugnativa della deliberazione che lo lede sia con riguardo a violazioni delle norme procedimentali, sia con riguardo a profili di eccesso di potere o di conflitto di interessi del socio votante.

L’abuso del voto da parte del socio di maggioranza costituisce un caso di violazione dei doveri generali di buona fede nell’esercizio del diritto (1375 c.c.). Tale vizio sussiste quando il socio maggioritario, che sta in società nel proprio interesse e pertanto in assemblea legittimamente vota nel proprio interesse, orienta il proprio voto al solo fine di ledere il socio di minoranza, oppure a proprio vantaggio ma in modo da imporre al socio di minoranza un sacrificio del suo interesse del tutto sproporzionato, sì che il risultato è ottenuto dal socio maggioritario avvantaggiandosi ingiustificatamente a discapito del socio di minoranza. La buona fede che viene in esame delimita il perimetro di esercizio dei diritti del socio nei rapporti con gli altri soci, e non rispetto alla società. I soci infatti non sono investiti di doveri gestori, e, nelle società per azioni, neppure opera una regola paragonabile all’art. 2476 ultimo comma c.c., che delinea il caso del consapevole concorso dei soci nell’attività gestoria illecita degli amministratori. È ben vero che nella fattispecie dell’abuso di voto viene anche in esame l’interesse della società, ma ciò non funge da elemento principale nella fattispecie, bensì piuttosto da elemento di riscontro, in quanto l’assenza di un percepibile vantaggio sociale, derivante dal voto allegatamente abusivo, può dare sostegno alla ricostruzione, che solitamente avviene su base indiziaria, dell’illecito intento del socio di maggioranza.

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società. Sono dunque attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.

La società è retta solo dallo statuto, e non dai patti diversi pur stipulati fra i soci, e i diritti e doveri dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo statuto, e ciò sia nei doveri di buona, prudente, professionale gestione, da svolgere nell’interesse della società, e tenendo conto delle decisioni dei soci che siano espresse nelle sedi e nelle forme proprie delle società; sia nei diritti derivanti dal regime legale e statutario delle revoche. Pertanto, in primo luogo, l’amministratore è tenuto a mettere in campo tutte le iniziative opportune perché la società operi correttamente e proficuamente, e ciò anche partecipando alle decisioni dell’organo gestorio relative al conferimento, alla revoca, o alla sospensione conferite ai singoli consiglieri.

La sussistenza della giusta causa della revoca è da valutarsi alla luce dei principi generali, come ricostruiti dalla giurisprudenza, e secondo i quali per la sua sussistenza non occorre che l’amministratore revocato abbia commesso violazioni ai suoi doveri gestori, ma è pur sempre necessario che sussistano circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore. Deve trattarsi di fatti oggettivamente valutabili. Se infatti alla base della revoca sta un venire meno del rapporto fiduciario con l’amministratore, tale venire meno non può riposare su considerazioni soggettive dei soci. Essa può consistere in fatti che minino il "pactum ficuciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico.

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09/02/2025
Data sentenza: 15/10/2024
Numero: 3603/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 1909 –  2023
Tribunale di Milano, 30 Agosto 2024
Oneri probatori e legittimazione in materia di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica
In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato...

In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non possa giovarsi dell’accertamento contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, ma debba esattamente individuare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a configurare l’illecito prospettato.

Anche sotto il profilo della dipendenza economica, non può ritenersi che possa essere demandato al giudizio di un tecnico, attraverso l’espletamento di una c.t.u. , l’accertamento dell’esistenza della posizione dominante. Benché nelle azioni con le quali si fanno valere illeciti antitrust gli oneri probatori risultino alleggeriti in capo all’attore, questi deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della domanda.

L’infondatezza della pretesa non fa venir meno la legittimazione passiva della parte e comunque l’interesse alla pronuncia. Difatti, la legittimazione passiva va valutata in base alla prospettazione della domanda, dal momento che tale presupposto processuale consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque "violatore" di quel diritto. E ciò a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda.

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26/01/2025
Data sentenza: 30/08/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RI – 28626 –  2021
Tribunale di Milano, 21 Febbraio 2024
La prova privilegiata nell’abuso di posizione dominante
Ai fini del risarcimento del danno per violazione delle disposizioni sul diritto della concorrenza, l’art. 7 d.lgs. 19 gennaio 2017,...

Ai fini del risarcimento del danno per violazione delle disposizioni sul diritto della concorrenza, l’art. 7 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 dev’essere interpretato nel senso che la decisione definitiva con cui l’autorità garante della concorrenza e del mercato accerta una violazione antitrust costituisce prova privilegiata, nei confronti dell'autore della condotta, della sussistenza del comportamento contestato, salvo che, in sede risarcitoria, sia possibile offrire prove di segno contrario. L’effetto derivante dalla natura di prova privilegiata è, però, circoscritto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non anche al nesso di causalità e all'esistenza e quantificazione del danno, da indagarsi specificamente in sede risarcitoria, dinanzi al giudice civile, secondo gli ordinari criteri di imputazione dell’onere della prova.

Pur tenendo conto della possibile asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, va mantenuto fermo l'onere dell'attore, che agisce per il risarcimento del danno da violazione antitrust, di indicare, in modo sufficientemente plausibile, i seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, con la precisazione che si deve trattare di elementi di cui egli possa essere in possesso o ai quali possa comunque accedere nella sua ordinaria attività e senza particolari difficoltà. Spetta, invece, al giudice l’onere di valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Sussiste, però, un onere per la parte attrice di dare conto di tutti gli elementi di cui possa essere in possesso o ai quali possa comunque accedere nella sua ordinaria attività e senza particolari difficoltà.

Il metodo di accertamento di tipo statistico della violazione antitrust, basato sulla frequenza dell’evento indagato all’interno di un campione rappresentativo, può essere utilizzato dall’autorità amministrativa ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, ma non è, invece, ammesso nell’ambito del processo civile, al fine di inferire l’esistenza del fatto ignoto. La mera successione temporale di eventi, sulla base delle quali sono costruite le rilevazioni statistiche, non è, infatti, idonea a dare conto della corretta ricostruzione delle catene causali che portano alla valutazione di singoli eventi. Un apporto cognitivo di tale natura potrebbe, invero, rivestire al più un mero carattere indiziario o rafforzativo e confermativo di altri elementi di prova, dal complesso dei quali poter accertare il fatto da provare.

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03/09/2024
Data sentenza: 21/02/2024
Registro : RG – 48356 –  2015
Tribunale di Roma, 22 Giugno 2022
Abuso di posizione dominante e di dipendenza economica nella distribuzione di energia elettrica
La posizione dominante corrisponde alla potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la...

La posizione dominante corrisponde alla potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e alla possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori.

L’articolo 3 della L. n. 287/1990, nel vietare l’abuso “da parte di una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, non mira a impedire la conquista di una posizione dominante (ovvero di monopolio), bensì a impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante.  Il Giudice, nell’accertamento della posizione dominante, deve andare alla ricerca della concorrenza “virtuale” (ossia di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l’area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.

Va ravvisato abuso di dipendenza economica (art. 9 L. n. 192/1998) allorché una parte sia in grado di determinare nei confronti dell’altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tramite l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o tramite l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, anche in considerazione della difficoltà, per la vittima dell’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

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16/08/2024
Data sentenza: 22/06/2022
Registro : RG – 63639 –  2018
Corte d'appello di Milano, 5 Agosto 2019
Abuso di posizione dominante nel mercato della gestione delle NNG (numerazioni non geografiche)
Gli effetti dell’abuso di una posizione dominante in un determinato mercato in danno dei concorrenti possono verificarsi non solamente nel...

Gli effetti dell'abuso di una posizione dominante in un determinato mercato in danno dei concorrenti possono verificarsi non solamente nel medesimo mercato, in cui il soggetto detiene la posizione dominante, ma anche in un mercato c.d. "a valle", in cui il soggetto non detiene posizione dominante, quando però tale mercato dipende per la sua esistenza da quello "a monte", in cui il soggetto detiene invece una posizione dominante.

[Nel caso in esame, il mercato di gestione delle NNG (numerazioni non geografiche), avente cioè ad oggetto la fornitura, a mezzo del servizio telefonico, al cliente finale dei c.d. servizi a valore aggiunto (VAS), per il modo in cui era strutturato, dipendeva strettamente dal mercato "a monte" della raccolta delle chiamate dirette alle NNG da parte dei gestori della rete telefonica, atteso che il corrispettivo destinato a remunerare i Centri Servizi, fornitori di VAS, era fatturato e riscosso presso gli utenti non già dai gestori delle NNG (cioè gli operatori chiamati), bensì dai gestori della rete telefonica (cioè gli operatori chiamanti); pertanto è evidente che un comportamento abusivo di un soggetto dominante nel mercato "a monte" ben poteva determinare effetti dannosi per i soggetti che operavano nel mercato "a valle", tenuto conto, tra l'altro, che, nel caso in esame, il soggetto che si sostiene essere stato in posizione dominante nel mercato "a monte" era altresì presente nel mercato "a valle", dove operava in concorrenza con le appellanti.]

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12/11/2023
Data sentenza: 05/08/2019
Registro : RG – 1294 –  2018
Tribunale di Milano, 23 Agosto 2021
Antitrust: la sospensione ex art. 295 c.p.c. in pendenza di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato
Gli atti della pubblica amministrazione possono essere posti a fondamento della decisione del giudice di merito, ma occorre altresì considerare...

Gli atti della pubblica amministrazione possono essere posti a fondamento della decisione del giudice di merito, ma occorre altresì considerare che le risultanze istruttorie sono acquisite da un soggetto particolarmente qualificato, in quanto deputato all'accertamento dell'illecito antitrust.[Nel caso di specie, sui fatti oggetto di causa si era già pronunciata l’AGCM e tali decisioni sono state impugnate dapprima dinanzi al TAR e dappoi dinanzi al Consiglio di Stato. Il Tribunale successivamente adito non sarà obbligato a sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del Consiglio di Stato, ben potendo il giudice civile attingere dalle indagini svolte dall'AGCM.]

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02/09/2023
Data sentenza: 23/08/2021
Registro : RG – 9015 –  2016
Tribunale di Milano, 29 Giugno 2021
Data sentenza: 29/06/2021
Registro : RG – 27238 –  2018
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