La condotta di distrazione indebita di somme di denaro di una società a responsabilità limitata utilizzate per l’acquisto di beni ad esclusivo uso personale, messa in atto da parte dell’amministratore unico abusando dei propri poteri, facendo prevalere un interesse extrasociale (nella fattispecie personale) ed arrecando pregiudizio alla società dallo stesso amministrata, va qualificata ex art. 2476 c.c. come azione di responsabilità sociale che può essere proposta dalla società verso l’amministratore per i danni che le ha causato con le sue condotte di mala gestio.
Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro (altro…)