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Sentenze con tag: accertamento della causa di scioglimento

Tribunale di Cagliari, 11 Marzo 2026
Accertamento causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
Nell’accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi...

Nell'accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento della società sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno dei soci.

In questa ottica, pertanto, anche il reiterato comportamento ostruzionistico di uno o parte dei soci, a cui lo statuto attribuisca un potere di blocco sulle delibere assembleari, è suscettibile di integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

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27/10/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ignazio Tamponi
Relatore: Stefano Greco
Registro : RVG – 2337 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 3 Ottobre 2023
Recesso del socio di s.a.s. e liquidazione della partecipazione
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento...

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.

Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.

Per quanto concerne la natura dell'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.

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16/01/2024
Data sentenza: 03/10/2023
Registro : RG – 4024 –  2015
Tribunale di Torino, 3 Maggio 2023
La violazione dell’obbligo di gestione conservativa da parte dell’organo amministrativo
Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale l’organo amministrativo deve agire al solo fine di preservare la conservazione del...

Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale l’organo amministrativo deve agire al solo fine di preservare la conservazione del capitale sociale nella prospettiva della liquidazione, ovvero presentare istanza di fallimento. Devono pertanto ritenersi violati i canoni cui deve attenersi l’organo amministrativo dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società nel caso in cui l’attività di impresa sia continuata nonostante la perdita del capitale sociale.

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27/11/2023
Data sentenza: 03/05/2023
Registro : RG – 15506 –  2021
Tribunale di Bologna, 16 Novembre 2021
Data sentenza: 16/11/2021
Registro : RG – 276 –  2020
Tribunale di Venezia, 10 Maggio 2021
Responsabilità degli amministratori per mancata rilevazione di una causa di scioglimento
L’obbligo imposto agli amministratori dall’art 2485 c.c. è quello di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento e...

L’obbligo imposto agli amministratori dall’art 2485 c.c. è quello di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti conseguenti: pertanto, gli amministratori sono obbligati, da un lato, ad operare con diligenza nell’acquisire le informative sull’andamento della società utili al rilievo della causa di scioglimento e, dall’altro, una volta acquisita in forza di detti elementi la consapevolezza dell’azzeramento del capitale, a convocare, tempestivamente e senza temporeggiamenti, l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione ovvero in difetto constare lo scioglimento. Inoltre, anche se solitamente la perdita emerge in sede di predisposizione della bozza di bilancio, qualora la situazione della società presenti conclamate criticità, vi è onere per gli amministratori di monitorare detta situazione anche sotto il profilo patrimoniale senza attendere il momento deputato per legge alla predisposizione della bozza di bilancio.

Sussiste la responsabilità degli amministratori là dove, anziché rilevare tempestivamente la causa di scioglimento o chiedere per tempo la ricostituzione del capitale, hanno posticipato la approvazione del bilancio, in spregio alla normativa di cui agli artt. 2482 bis c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c., sostituendo illecitamente gli ineludibili “passaggi” imposti da detta normativa con l’assunzione di nuovo rischio di impresa.

La stipula di un contratto di acquisto di azienda costituisce operazione non conservativa e pertanto, nell’ipotesi di perdita del capitale sociale, operazione condotta in violazione del disposto dell’art 2486 c.c., norma che, in situazione di perdita di capitale, limita i poteri dell’organo gestorio e non gli consente l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, indipendentemente dagli effetti nell’immediato, se del caso anche positivi, che da tale assunzione di rischio possano discendere.

Del danno derivato dalla indebita prosecuzione dell’attività caratteristica rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite ai singoli amministratori, poiché l’onere di rilevare la perdita del capitale sociale e di porre in essere gli adempimenti conseguenti, nonché di evitare attività gestionali non conservative grava su tutti gli amministratori, non essendo materia suscettibile di deleghe.

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20/01/2023
Data sentenza: 10/05/2021
Registro : RG – 930 –  2017
Tribunale di Roma, 8 Marzo 2019
Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel...

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. (altro…)

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30/04/2022
Data sentenza: 08/03/2019
Registro : RG – 18965 –  2016
Tribunale di Catania, 29 Novembre 2016
Data sentenza: 29/11/2016
Registro : RG – 10383 –  2016
Tribunale di Milano, 22 Novembre 2019
Sul fondamento della contestazione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c.
Al fine di ascrivere all’amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale...

Al fine di ascrivere all'amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all'attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.

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17/11/2020
Data sentenza: 22/11/2019
Registro : RG – 35874 –  2018
Tribunale di Bologna, 28 Aprile 2017
Data sentenza: 28/04/2017
Registro : RG – 6093 –  2013
Tribunale di Roma, 16 Febbraio 2016
Delibera di scioglimento per conseguimento dell’oggetto sociale (o per impossibilità di conseguirlo) e delibera di scioglimento volontario
La delibera di scioglimento di una società di capitali, nell’ipotesi prevista dal n. 5 dell’art. 2484 c.c. (scioglimento per deliberazione...

La delibera di scioglimento di una società di capitali, nell'ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 2484 c.c. (scioglimento per deliberazione dell'assemblea, applicabile alle società cooperative (altro…)

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09/08/2016
Data sentenza: 16/02/2016
Registro : RG – 57335 –  2013
Tribunale di Roma, 24 Dicembre 2013
Evidenza
ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DI SRL DA PARTE DEL TRIBUNALE
Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c....

Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c. e ss., pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2275 c.c.  (altro…)

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12/06/2016
Data sentenza: 24/12/2013
Registro : RG – 13574 –  2013
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2015
Evidenza
Insussistenza del potere dei sindaci di iscrivere a registro delle imprese l’accertamento di una causa di scioglimento
L’art. 2386 co. 5° cod. civ, il quale conferisce ai sindaci  poteri di amministrazione attiva limitati nel tempo e nell’oggetto (solo per l’ordinaria...

L'art. 2386 co. 5° cod. civ, il quale conferisce ai sindaci  poteri di amministrazione attiva limitati nel tempo e nell'oggetto (solo per l'ordinaria amministrazione e per il più breve tempo necessario alla convocazione "d'urgenza" di assemblea per la nomina dell'organo titolare ex lege di tutti i poteri gestori), è norma eccezionale (altro…)

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07/02/2016
Data sentenza: 20/10/2015
Registro : RG – 52865 –  2015
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