L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea, quali cause di scioglimento delle società ai sensi dell'art. 2484 c.c., ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le funzioni essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, come l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o la nomina degli amministratori.
Quando la conflittualità dei rapporti tra due gruppi di soci induce il Tribunale adito ex art. 2485 co. 2 c.c. a ritenere che il blocco dell’attività dell’assemblea renda impossibile anche la nomina del liquidatore, il Tribunale può procedere nella stessa sede anche a nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c..
Il potere-dovere di accertamento delle cause di scioglimento di una società spetta in via principale agli amministratori e solo in via suppletiva, in caso di inerzia degli stessi amministratori, al Tribunale su istanza di parte; ne consegue che la legittimazione a richiedere con ricorso l'accertamento di una causa di scioglimento non può essere riconosciuta all’amministratore unico o all’intero Consiglio di amministrazione della società della quale si chiede lo scioglimento, non potendo ravvisarsi una “competenza sostitutiva” del Tribunale a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente, che a tale omissione può direttamente ovviare.
Sussiste la causa di scioglimento di una s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea ex art. 2484, co. 1, n. 3 c.c., qualora si manifesti una totale inerzia dell’organo assembleare. Tale inerzia può essere comprovata non solo dalla sistematica diserzione delle assemblee convocate ma anche dalla mancata costituzione dei soci nel procedimento giudiziale promosso per l'accertamento della causa di scioglimento.
In un simile contesto di paralisi decisionale, l'amministratore unico è legittimato a proporre istanza al tribunale affinché accerti la causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2485, co. 2, c.c.
Per ragioni di economia processuale, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso camerale volto a ottenere sia la dichiarazione di scioglimento della società sia la contestuale nomina giudiziale del liquidatore, in quanto l'intervento surrogatorio del tribunale per la nomina del liquidatore, previsto dall'art. 2487, co. 2, c.c., è giustificato non solo in caso di omessa convocazione da parte dell'organo amministrativo, ma anche qualora l'assemblea, sebbene regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi, rendendo così ragionevole che la stessa non sia in grado di provvedere alla nomina.
E' integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484,
primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle società di capitali in via generale) ove l'assemblea, varie volte convocata, non sia in grado di approvare il bilancio, a prescindere
dalla circostanza, non rilevante, se la mancata approvazione del bilancio si verifichi per un consapevole dissenso dei soci, rispetto alla gestione societaria; ovvero, per semplice disinteresse della maggioranza dei soci.
Quanto alla nomina dei liquidatori, il sistema normativo prevede una struttura bifasica. In un primo momento, si accerta la causa di scioglimento, di cui all’articolo 2484 c.c.; in un secondo momento, sono gli amministratori a convocare la assemblea e la società a nominare il liquidatore o i liquidatori. In questo modo, la seconda fase lascia un margine di autonomia negoziale, alla società; se vi è omissione della convocazione da parte degli amministratori (2487 c.c.) o comunque mancata nomina del liquidatore, interviene un secondo momento tutorio del Tribunale, con la nomina del liquidatore da parte del Tribunale. Tuttavia, quando appare probabile che la seconda fase richieda a sua volta un intervento tutorio del Tribunale, per la impossibilità alla nomina di un liquidatore, allora ben è possibile operare con unico provvedimento, in relazione ad entrambe le fasi. Infatti, sarebbe contrario a principi di ragionevole durata del processo – oltre che nocivo per il tessuto economico – attendere la probabile mancata nomina del liquidatore, instaurandosi un nuovo procedimento.
È inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della causa di scioglimento della s.r.l. per scadenza del termine non comunicata al Registro delle Imprese da parte dell’organo amministrativo ex art. 2485 c.c., se presentato dalla parte in proprio e senza la difesa tecnica di un avvocato, trattandosi di procedimento plurilaterale.
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.
L'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall'amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest'ultimo è soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.
È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento dello stato di scioglimento della società, dal momento che quest’ultima non è contraddittore necessario.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni. Tale principio è riferibile sia alle s.p.a., che alle s.r.l.
L’autonomia delle azioni ha ricadute in punto di disciplina della prescrizione e del riparto dell’onere della prova. Il termine di prescrizione per entrambe le azioni, quella sociale di natura contrattuale e quella verso i creditori sociali, è di 5 anni ex art. 2949, rispettivamente co. 1 e 2, c.c. L’art. 2941, n. 7, c.c. stabilisce la sospensione della prescrizione tra le persone giuridiche, la s.r.l., e l’amministratore finché è in carica. La norma si riferisce, come risulta espressamente dal suo tenore letterale, al pari dell’art 2393, co. 4, c.c., alla sola azione di responsabilità sociale, cioè a quella che può esercitare la società verso il suo ex amministratore.
L’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali che abbiano compromesso l’integrità del patrimonio sociale, anche violando il disposto dell’art 2486, co. 1, c.c., può essere proposta dai creditori e dal solo curatore fallimentare ai sensi dell’art 146 l.f. dopo l’apertura della procedura, sul presupposto che il patrimonio sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti, situazione che ricorre quando la società presenta un attivo che, raffrontato ai debiti, non consente il loro integrale soddisfacimento. Il termine di prescrizione di questa azione decorre quindi quando l’attivo si sia palesato esternamente alla società e in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfare i crediti sociali; in ragion dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria di una diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale con deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
Ai sensi dell’art. 2486, co. 1, c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; per configurare la responsabilità verso i creditori occorre accertare che l’amministratore non solo non ha provveduto a constatare la causa di scioglimento e a proporre la liquidazione, ma che ha proseguito l’attività di impresa non con finalità meramente conservative, perché è questa condotta che può determinare un aggravio del dissesto in cui già la società si trova e di tale aggravio del dissesto può ritenersi responsabile l’amministratore.
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. (altro…)
Il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. (altro…)